Art. 2 OPT

Pianificazione e coordinazione di attività d’incidenza territoriale

1 Quando si tratta di pianificare le attività d’incidenza territoriale, le autorità, in vista dello sviluppo territoriale auspicato, esaminano in particolare:
  1. a. quanto territorio è necessario per l’attività;
  2. b. quali alternative e varianti entrano in considerazione;
  3. c. se l’attività è compatibile con gli scopi e i principi della pianificazione del territorio;
  4. d. quali possibilità sono date di utilizzare il suolo in modo misurato e riguardoso dell’ambiente nonché di migliorare l’assetto dell’insediamento;
  5. e. se l’attività è compatibile con piani e prescrizioni vigenti di Confederazione, Cantoni, regioni e Comuni in merito all’utilizzazione del suolo, in particolare con i piani direttori e di utilizzazione.
2 Le autorità accertano le ripercussioni delle loro attività d’incidenza territoriale e provvedono tempestivamente all’informazione reciproca.
3 Esse coordinano le attività d’incidenza territoriale che si escludono, si intralciano, si condizionano o si completano a vicenda.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Concessione per l'utilizzazione delle acque per una centralina idroelettrica
    · 02/04/2014 · 11 citazioni Riassunto
  2. 2
    Delimitazione di una zona di utilizzazione cantonale per la realizzazione di una discarica nel perimetro di un oggetto IFP; obbligo di effettuare un EIA nella procedura del piano di utilizzazione speciale
    · 07/11/2023 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.