Art. 2 OPT
Pianificazione e coordinazione di attività d’incidenza territoriale
1 Quando si tratta di pianificare le attività d’incidenza territoriale, le autorità, in vista dello sviluppo territoriale auspicato, esaminano in particolare:
- a. quanto territorio è necessario per l’attività;
- b. quali alternative e varianti entrano in considerazione;
- c. se l’attività è compatibile con gli scopi e i principi della pianificazione del territorio;
- d. quali possibilità sono date di utilizzare il suolo in modo misurato e riguardoso dell’ambiente nonché di migliorare l’assetto dell’insediamento;
- e. se l’attività è compatibile con piani e prescrizioni vigenti di Confederazione, Cantoni, regioni e Comuni in merito all’utilizzazione del suolo, in particolare con i piani direttori e di utilizzazione.
2 Le autorità accertano le ripercussioni delle loro attività d’incidenza territoriale e provvedono tempestivamente all’informazione reciproca.
3 Esse coordinano le attività d’incidenza territoriale che si escludono, si intralciano, si condizionano o si completano a vicenda.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Concessione per l'utilizzazione delle acque per una centralina idroelettrica11 citazioni
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2Delimitazione di una zona di utilizzazione cantonale per la realizzazione di una discarica nel perimetro di un oggetto IFP; obbligo di effettuare un EIA nella procedura del piano di utilizzazione speciale1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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9 citazioni
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Änderung kommunaler Nutzungspläne (Windparkzone Schwyberg)7 citazioni
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5 citazioni17/10/2019 · 5 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.