Art. 151 LEF
Domanda d’esecuzione
1 La domanda d’esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell’articolo 67, l’oggetto del pegno. All’occorrenza, essa deve inoltre precisare:
- a. il nome del terzo che ha costituito il pegno o che ne è diventato proprietario;
- b. se il fondo pignorato è l’abitazione familiare (art. 169 CC ) o l’abitazione comune (art. 14 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata) del debitore o del terzo.
2 Il creditore che domanda l’esecuzione per la realizzazione di un pegno manuale sul quale gravi un diritto di pegno posteriore di un terzo (art. 886 CC) deve informarne quest’ultimo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Esecuzione in via di realizzazione del pegno. 1. È nell'ambito dell'opposizione e non nella procedura di reclamo o di ricorso che il debitore deve contestare l'esistenza del diritto di pegno1 citazioni
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2Beneficium excussionis realis (art. 41 cpv. 1 LEF)1 citazioni
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3Portata di un riconoscimento di debito rilasciato da un imprenditore generale a un artigiano per il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dal terzo proprietario del fondo in un'esecuzione in via di realizzazion…0 citazioni
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4DTF 70_III_530 citazioni11/07/1944 · 0 citazioni
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5DTF 57_III_1150 citazioni01/01/1931 · 0 citazioni
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6DTF 55_II_2030 citazioni01/01/1929 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni23/05/2014 · 5 citazioni de
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Definitive Rechtsöffnung; Pfandverwertung1 citazioni
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1 citazioni19/07/2016 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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