Art. 209 LEF
Decorso degli interessi
1 Dichiarato il fallimento, cessano di decorrere gli interessi di tutti i crediti nei confronti del fallito.
2 Tuttavia, gli interessi dei crediti garantiti da pegno continuano a decorrere sino alla realizzazione, nella misura in cui il ricavo di questa sia superiore al debito, compresi gli interessi calcolati sino alla dichiarazione di fallimento.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Art. 52 LAVS: Responsabilità del datore di lavoro - Interessi di mora4 citazioni
-
2Realizzazione di un immobile nel fallimento prima che siano decise le contestazioni relative al collocamento dei diritti di pegno immobiliare (art. 128 cpv. 2 RFF)3 citazioni
-
3Decorso degli interessi dei crediti garantiti da pegno1 citazioni
-
4Trasferimento fiduciario di cartelle ipotecarie (art. 717, art. 884 cpv. 3, art. 891, art. 855 cpv. 2 e art. 872 CC). 1. Natura del trasferimento fiduciario a titolo di garanzia (consid. 2a, 2b). 2. Se il creditore real…1 citazioni
-
5DTF 42_III_2861 citazioni01/01/1916 · 1 citazioni
-
6Pagamento, prima che la graduatoria sia divenuta definitiva, di un debito anteriore al fallimento; pretesa della massa fallimentare per l'indebito arricchimento (art. 62 CO)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
OG.2022.000171 citazioni03/11/2023 · 1 citazioni de
-
1 citazioni07/02/2006 · 1 citazioni de
-
ZKAPP.2003.451 citazioni09/01/2006 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.