Art. 251 LEF
1 Le insinuazioni tardive sono ammesse fino alla chiusura del fallimento.
2 Il creditore deve pagare le spese cagionate dal ritardo e può essere costretto ad una conveniente anticipazione.
3 Egli non ha alcun diritto sulle ripartizioni provvisorie fatte prima della sua insinuazione.
4 Se l’amministrazione del fallimento ritiene giustificata l’insinuazione tardiva, modifica la graduatoria e pubblica le modificazioni.
5 È applicabile l’articolo 250.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 251 LEF. 1. Una graduatoria passata in giudicato non può essere rimessa in discussione mediante l'ammissione di un'insinuazione tardiva5 citazioni
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2DTF 42_III_185 citazioni01/01/1916 · 5 citazioni
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3Appuramento dell'elenco degli oneri nel fallimento. 1. Termine per la contestazione, mediante azione o reclamo, di un elenco degli oneri deposto con la graduatoria e in seguito modificato(art. 250 cpv. 1 LEF)4 citazioni
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4DTF 68_III_1413 citazioni17/11/1942 · 3 citazioni
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5Insinuazioni tardive2 citazioni
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6Insinuazione tardiva (art. 251 LEF)2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Konkurseröffnung (Zustellung der Vorladung zur Konkursverhandlung)2 citazioni
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Kollokationsplan, Konkurseingabe2 citazioni
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Kollokation1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.