Art. 292 LEF

1 L’azione revocatoria si prescrive in: 1. tre anni dalla notificazione dell’attestato di carenza di beni dopo pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1); 2. tre anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2 n. 2); 3. tre anni dall’omologazione del concordato con abbandono dell’attivo.
2 In caso di riconoscimento di un decreto straniero di fallimento, non si computa il tempo trascorso tra l’istanza di riconoscimento e la pubblicazione di cui all’articolo 169 LDIP .

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 21/12/1989 · 8 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 41_III_315
    01/01/1915 · 7 citazioni
  3. 3
    Azione rivocatoria (art. 285 e segg
    · 12/06/1969 · 6 citazioni
  4. 4
    Azione revocatoria (perenzione); art. 292 n. 2 LEF
    · 02/06/2010 · 5 citazioni Riassunto
  5. 5
    Portata dell'art. 285 segg
    · 27/11/2007 · 5 citazioni Riassunto
  6. 6
    "Prescrizione" dell'azione rivocatoria secondo l'art. 292 LEF. 1. Decisione pregiudiziale separata, che nega la "prescrizione"
    · 21/10/1965 · 5 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Paulianische Anfechtung (Frist beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung)
    · 04/02/2008 · 3 citazioni de
  • azione revocatoria pauliana
    · 25/11/2014 · 2 citazioni de
  • Kollokationsklagen
    · 03/12/2013 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.