Art. 292 LEF
1 L’azione revocatoria si prescrive in: 1. tre anni dalla notificazione dell’attestato di carenza di beni dopo pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1); 2. tre anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2 n. 2); 3. tre anni dall’omologazione del concordato con abbandono dell’attivo.
2 In caso di riconoscimento di un decreto straniero di fallimento, non si computa il tempo trascorso tra l’istanza di riconoscimento e la pubblicazione di cui all’articolo 169 LDIP .
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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18 citazioni
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2DTF 41_III_3157 citazioni01/01/1915 · 7 citazioni
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3Azione rivocatoria (art. 285 e segg6 citazioni
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4Azione revocatoria (perenzione); art. 292 n. 2 LEF5 citazioni
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5Portata dell'art. 285 segg5 citazioni
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6"Prescrizione" dell'azione rivocatoria secondo l'art. 292 LEF. 1. Decisione pregiudiziale separata, che nega la "prescrizione"5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Paulianische Anfechtung (Frist beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung)3 citazioni
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azione revocatoria pauliana2 citazioni
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Kollokationsklagen2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.