Art. 318 LEF
1 Il concordato contiene disposizioni circa: 1. la rinuncia dei creditori alla parte del credito non coperta dal ricavo della liquidazione dei beni o del prezzo del trasferimento di tali beni a un terzo, oppure la regolamentazione precisa dei diritti spettanti ad essi a questo riguardo; 2. la designazione dei liquidatori e il n. di membri della delegazione dei creditori, nonché la delimitazione delle loro attribuzioni; 3. il modo di liquidazione, in quanto non disciplinato dalla legge, nonché il modo e le garanzie d’esecuzione della cessione, se i beni sono ceduti a un terzo; 4. gli organi, oltre i fogli ufficiali, nei quali le pubblicazioni destinate ai creditori devono essere fatte.
1bis Il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o di diritti societari del debitore o di una società subentrante.
2 In particolare, il concordato che non concerne la totalità dei beni del debitore deve indicare esattamente quali beni sono ceduti ai creditori e quali a un terzo.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Campo di applicazione materiale della Convenzione di Lugano; esclusione di fallimenti, concordati e procedure affini0 citazioni
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2Concordato con abbandono dell'attivo; trattamento dell'imposta sul valore aggiunto nell'ambito della procedura concordataria; diminuzione della controprestazione e correzione della deduzione dell'imposta precedente; com…0 citazioni
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3Concordato con abbandono dell'attivo; uso dell'eccedenza della liquidazione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Bestätigung des Nachlassvertrages1 citazioniZKBES.2020.123· 30/08/2019 · 1 citazioni de
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1 citazioni
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1 citazioni12/11/2010 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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