Art. 319 LEF
Effetti dell’omologazione
1 Quando l’omologazione del concordato con abbandono dell’attivo è divenuta esecutiva, il debitore non ha più diritto di disporre dei suoi beni e i precedenti aventi diritto non sono più autorizzati a firmare.
2 Se il debitore è iscritto nel registro di commercio, alla sua ragione sociale devono essere aggiunte le parole: «in liquidazione concordataria». Sotto questa ragione la massa può essere escussa per i debiti non compresi nel concordato.
3 I liquidatori provvedono a tutti gli atti necessari alla conservazione e alla realizzazione della massa o, all’occorrenza, al trasferimento dei beni.
4 Essi rappresentano la massa in giustizia. L’articolo 242 è applicabile per analogia.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Concordato con abbandono dell'attivo; revoca di atti giuridici; perenzione2 citazioni
-
2Esecuzione per i debiti della massa nel concordato con abbandono dell'attivo (art. 297, 310 cpv. 2 e 319 cpv. 2 LEF)2 citazioni
-
3Campo di applicazione materiale della Convenzione di Lugano; esclusione di fallimenti, concordati e procedure affini0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
OG.2013.000611 citazioni09/03/2017 · 1 citazioni de
-
1 citazioni
-
Paulianische Anfechtung (Frist beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung)1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.