Art. 319 LEF

Effetti dell’omologazione

1 Quando l’omologazione del concordato con abbandono dell’attivo è divenuta esecutiva, il debitore non ha più diritto di disporre dei suoi beni e i precedenti aventi diritto non sono più autorizzati a firmare.
2 Se il debitore è iscritto nel registro di commercio, alla sua ragione sociale devono essere aggiunte le parole: «in liquidazione concordataria». Sotto questa ragione la massa può essere escussa per i debiti non compresi nel concordato.
3 I liquidatori provvedono a tutti gli atti necessari alla conservazione e alla realizzazione della massa o, all’occorrenza, al trasferimento dei beni.
4 Essi rappresentano la massa in giustizia. L’articolo 242 è applicabile per analogia.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Concordato con abbandono dell'attivo; revoca di atti giuridici; perenzione
    · 04/02/2008 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Esecuzione per i debiti della massa nel concordato con abbandono dell'attivo (art. 297, 310 cpv. 2 e 319 cpv. 2 LEF)
    · 21/06/2000 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    Campo di applicazione materiale della Convenzione di Lugano; esclusione di fallimenti, concordati e procedure affini
    · 08/05/2014 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • OG.2013.00061
    09/03/2017 · 1 citazioni de
  • 08/05/2014 · 1 citazioni de Riassunto
  • Paulianische Anfechtung (Frist beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung)
    · 04/02/2008 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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