Art. 149 CP

Frode dello scotto

Chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l’esercente della somma dovuta è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Relazione tra la frode dello scotto e la truffa, astuzia
    · 22/01/1999 · 13 citazioni Riassunto
  2. 2
    Responsabilità della banca per informazioni sulla solvibilità di un cliente. 1. Responsabilità per atto illecito (art. 41 CO)
    · 26/11/1985 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    1. Art. 204 num. 1, cp. 3, CP
    · 26/02/1960 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 77_IV_86
    15/06/1951 · 0 citazioni
  5. 5
    DTF 68_IV_68
    01/01/1942 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.