Art. 155 CP

Contraffazione di merci

1. Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d’affari, fabbrica merci il cui reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze, segnatamente perché contraffà o falsifica merci, importa, tiene in deposito o mette in circolazione tali merci, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l’atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un’altra disposizione.
2. Se il colpevole fa mestiere di tali operazioni, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l’atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un’altra disposizione.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 12/03/1997 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 01/05/1963 · 2 citazioni
  3. 3
    · 17/04/1991 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 09/01/2012 · 2 citazioni de Riassunto
  • 15/01/2016 · 1 citazioni de
  • Gewerbsmässiger Betrug etc. und Widerruf
    DG240018
    · 10/01/2025 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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