Art. 168 CP

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
  1. a. concede o promette vantaggi particolari a un creditore o al suo rappresentante, per ottenerne il voto nell’adunanza dei creditori o nella delegazione dei creditori oppure l’adesione a un concordato giudiziale o il suo rigetto;
  2. b. concede o promette vantaggi particolari all’amministratore del fallimento, a un membro dell’amministrazione, al commissario o al liquidatore per influenzarne le decisioni;
  3. c. si è fatto accordare o promettere vantaggi secondo la lett. a o b.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Interruzione della prescrizione
    · 01/02/2000 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Kollokation
    FB060044
    · 22/02/2011 · 1 citazioni de
  • Autorizzazione all'apertura di un'istruttoria penale
    · 01/09/2020 · 0 citazioni de Riassunto
  • Kollokation (ungesicherte Forderungen in den Nachlassliquidationen)
    NE110008
    · 28/05/2013 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.