Art. 168 CP
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
- a. concede o promette vantaggi particolari a un creditore o al suo rappresentante, per ottenerne il voto nell’adunanza dei creditori o nella delegazione dei creditori oppure l’adesione a un concordato giudiziale o il suo rigetto;
- b. concede o promette vantaggi particolari all’amministratore del fallimento, a un membro dell’amministrazione, al commissario o al liquidatore per influenzarne le decisioni;
- c. si è fatto accordare o promettere vantaggi secondo la lett. a o b.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Interruzione della prescrizione1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Kollokation1 citazioniFB060044· 22/02/2011 · 1 citazioni de
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Autorizzazione all'apertura di un'istruttoria penale0 citazioni
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Kollokation (ungesicherte Forderungen in den Nachlassliquidationen)0 citazioniNE110008· 28/05/2013 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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