Art. 260quater CP
Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi
Chiunque vende, loca, dona, lascia a disposizione di terzi o procura per mediazione armi da fuoco, armi vietate dalla legge, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni, sapendo o dovendo sapere che essi serviranno alla commissione di un delitto o di un crimine, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, in quanto non ricorrano le condizioni costitutive di un reato più grave.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Tentativo di messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2022.1942 citazioniSST.2022.194· 22/05/2023 · 2 citazioni de
-
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit mit Waffen, Hehlerei; Landesverweisung, Härtefallklausel; Willkür1 citazioni
-
1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.