Art. 260quater CP

Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi

Chiunque vende, loca, dona, lascia a disposizione di terzi o procura per mediazione armi da fuoco, armi vietate dalla legge, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni, sapendo o dovendo sapere che essi serviranno alla commissione di un delitto o di un crimine, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, in quanto non ricorrano le condizioni costitutive di un reato più grave.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Tentativo di messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi
    · 10/03/2004 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2022.194
    SST.2022.194
    · 22/05/2023 · 2 citazioni de
  • Gefährdung der öffentlichen Sicherheit mit Waffen, Hehlerei; Landesverweisung, Härtefallklausel; Willkür
    · 18/07/2024 · 1 citazioni de Riassunto
  • · 04/10/2022 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.