Art. 272 CP
1. Chiunque, a profitto di uno Stato estero, o di un partito estero o di un’altra organizzazione dell’estero, e a pregiudizio della Svizzera o dei suoi attinenti, abitanti o delle sue organizzazioni, esercita un servizio di spionaggio politico od organizza un servizio siffatto, chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi gravi, il giudice pronuncia una pena detentiva non inferiore ad un anno. È in modo particolare considerato come caso grave incitare ad azioni ovvero dare false informazioni atte a compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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11. Servizio di spionaggio politico, art. 272 CP. a) Costituisce un servizio di spionaggio politico ogni atto, anche isolato, col quale l'autore esercita una sorveglianza, oppure raccoglie o trasmette delle informazioni…9 citazioni
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2DTF 74_IV_1998 citazioni15/10/1948 · 8 citazioni
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34 citazioni
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4Spionaggio. 1. Competenza3 citazioni
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5Art. 48 cpv. 1, seconda frase PPF0 citazioni
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6Potere d'esame della Camera d'accusa0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni27/07/2022 · 1 citazioni de
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einer Amtshandlungen sein können1 citazioni
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Ultime sentenze del TF
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