Art. 272 CP

1. Chiunque, a profitto di uno Stato estero, o di un partito estero o di un’altra organizzazione dell’estero, e a pregiudizio della Svizzera o dei suoi attinenti, abitanti o delle sue organizzazioni, esercita un servizio di spionaggio politico od organizza un servizio siffatto, chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi gravi, il giudice pronuncia una pena detentiva non inferiore ad un anno. È in modo particolare considerato come caso grave incitare ad azioni ovvero dare false informazioni atte a compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

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    1. Servizio di spionaggio politico, art. 272 CP. a) Costituisce un servizio di spionaggio politico ogni atto, anche isolato, col quale l'autore esercita una sorveglianza, oppure raccoglie o trasmette delle informazioni…
    · 02/04/1954 · 9 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 74_IV_199
    15/10/1948 · 8 citazioni
  3. 3
    · 21/06/1956 · 4 citazioni Riassunto
  4. 4
    Spionaggio. 1. Competenza
    · 21/06/1975 · 3 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 48 cpv. 1, seconda frase PPF
    · 25/02/1970 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    Potere d'esame della Camera d'accusa
    · 07/05/1957 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.