Art. 310 CP

Liberazione di detenuti

1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione dell’autorità, o le presta aiuto nell’evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose sono puniti con una pena detentiva da tre mesi a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Liberazione di detenuti. 1. Chi presta aiuto nell'evasione è punibile solo se ha usato violenza, minaccia o astuzia (consid. 2). 2. L'aiuto prestato a un detenuto che ha già raggiunto la libertà non rientra nell'art. 31…
    · 03/07/1970 · 1 citazioni
  2. 2
    Tentativo di messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi
    · 10/03/2004 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 22/11/1960 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 73_IV_237
    31/10/1947 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 10/03/2004 · 1 citazioni de
  • Nichtanhandnahme Urteil Bundesgericht vom 23.04.2026 (7B_125/2026)
    BES.2024.145
    · 03/11/2025 · 0 citazioni de
  • 23/01/2023 · 0 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.