Art. 310 CP
Liberazione di detenuti
1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione dell’autorità, o le presta aiuto nell’evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose sono puniti con una pena detentiva da tre mesi a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Liberazione di detenuti. 1. Chi presta aiuto nell'evasione è punibile solo se ha usato violenza, minaccia o astuzia (consid. 2). 2. L'aiuto prestato a un detenuto che ha già raggiunto la libertà non rientra nell'art. 31…1 citazioni
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2Tentativo di messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi0 citazioni
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30 citazioni
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4DTF 73_IV_2370 citazioni31/10/1947 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni10/03/2004 · 1 citazioni de
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Nichtanhandnahme Urteil Bundesgericht vom 23.04.2026 (7B_125/2026)0 citazioniBES.2024.145· 03/11/2025 · 0 citazioni de
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.