Art. 374 CP

Diritto di disposizione

1 I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice.
2 Nelle cause giudicate dalla Corte penale o dalla Corte d’appello del Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione.
3 Rimane salvo l’impiego a favore del danneggiato secondo l’articolo 73.
4 Sono salve le disposizioni della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Espulsione amministrativa di uno straniero colpito da espulsione giudiziaria incondizionata
    · 16/02/1999 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 74_I_25
    24/03/1948 · 3 citazioni
  3. 3
    DTF 68_IV_92
    08/07/1941 · 1 citazioni
  4. 4
    Ordine di esecuzione, 12 anni dopo la sentenza penale, di una pena privativa della libertà sospesa in favore di un trattamento ambulatoriale; principio della celerità
    · 05/07/2004 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 76_I_104
    05/07/1950 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.