Art. 374 CP
Diritto di disposizione
1 I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice.
2 Nelle cause giudicate dalla Corte penale o dalla Corte d’appello del Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione.
3 Rimane salvo l’impiego a favore del danneggiato secondo l’articolo 73.
4 Sono salve le disposizioni della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Espulsione amministrativa di uno straniero colpito da espulsione giudiziaria incondizionata4 citazioni
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2DTF 74_I_253 citazioni24/03/1948 · 3 citazioni
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3DTF 68_IV_921 citazioni08/07/1941 · 1 citazioni
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4Ordine di esecuzione, 12 anni dopo la sentenza penale, di una pena privativa della libertà sospesa in favore di un trattamento ambulatoriale; principio della celerità0 citazioni
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5DTF 76_I_1040 citazioni05/07/1950 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni07/01/2003 · 2 citazioni de
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1 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.