Art. 80 CP

1 Alle norme in materia di esecuzione può essere derogato a favore del detenuto:
  1. a. qualora il suo stato di salute lo richieda;
  2. b. in caso di gravidanza, parto e puerperio;
  3. c. per permettere a madri detenute di tenere con sé i loro infanti, se nell’interesse anche del bambino medesimo.
2 Se la pena non è scontata in un penitenziario bensì in un’altra istituzione appropriata, il detenuto ne sottostà ai regolamenti, salvo disposizione contraria dell’autorità d’esecuzione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 76_IV_218
    01/01/1950 · 6 citazioni
  2. 2
    Esecuzione delle pene, ordine d'esecuzione, bene del figlio
    · 17/08/2020 · 5 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 79_IV_6
    20/02/1953 · 2 citazioni
  4. 4
    DTF 74_IV_79
    05/05/1948 · 2 citazioni
  5. 5
    DTF 69_IV_159
    01/01/1943 · 2 citazioni
  6. 6
    Eliminazione delle iscrizioni concernenti vecchie condanne; commisurazione della pena
    · 06/03/1995 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.