Art. 80 CP
1 Alle norme in materia di esecuzione può essere derogato a favore del detenuto:
- a. qualora il suo stato di salute lo richieda;
- b. in caso di gravidanza, parto e puerperio;
- c. per permettere a madri detenute di tenere con sé i loro infanti, se nell’interesse anche del bambino medesimo.
2 Se la pena non è scontata in un penitenziario bensì in un’altra istituzione appropriata, il detenuto ne sottostà ai regolamenti, salvo disposizione contraria dell’autorità d’esecuzione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 76_IV_2186 citazioni01/01/1950 · 6 citazioni
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2Esecuzione delle pene, ordine d'esecuzione, bene del figlio5 citazioni
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3DTF 79_IV_62 citazioni20/02/1953 · 2 citazioni
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4DTF 74_IV_792 citazioni05/05/1948 · 2 citazioni
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5DTF 69_IV_1592 citazioni01/01/1943 · 2 citazioni
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6Eliminazione delle iscrizioni concernenti vecchie condanne; commisurazione della pena1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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9 citazioni
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4 citazioni04/10/2021 · 4 citazioni de
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.