Art. 138 CPP
Retribuzione e onere delle spese
1 La retribuzione del patrocinatore è retta per analogia dall’articolo 135; è fatta salva la decisione definitiva circa l’onere delle spese del gratuito patrocinio e degli atti procedurali per i quali si è disposto l’esonero dall’anticipo delle spese.
1bis La vittima e i suoi congiunti non sono tenuti a rimborsare le spese per il gratuito patrocinio.
2 Se l’imputato è condannato a versare un’indennità processuale all’accusatore privato, l’indennità è devoluta alla Confederazione o al Cantone fino a concorrenza delle spese per il gratuito patrocinio.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Obbligo della vittima di rimborsare i costi del gratuito patrocinio in caso di miglioramento delle sue condizioni economiche64 citazioni
-
2Rimborso allo Stato degli onorari del suo patrocinatore da parte della vittima al beneficio del gratuito patrocinio; art. 8 Cost.; art. 135 cpv. 4 e art. 138 cpv. 1 CPP; art. 30 cpv. 1 e 3 LAV60 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Kosten- und Entschädigungsfolgen bei Einstellung20 citazioni
-
Einstellung (Erpressung, Nötigung); Kosten11 citazioni
-
8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.