Art. 302 CPP

Obbligo di denuncia

1 Se non sono esse stesse competenti per il perseguimento, le autorità penali sono tenute a denunciare alle autorità competenti i reati che hanno constatato o che sono stati loro segnalati nell’ambito della loro attività ufficiale.
2 La Confederazione e i Cantoni disciplinano l’obbligo di denuncia dei membri delle altre autorità.
3 L’obbligo di denuncia non concerne le persone che hanno facoltà di non rispondere o di non deporre conformemente agli articoli 113 cpv. 1, 168, 169 e 180 cpv. 1.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Esigenza, per un agente di polizia, di un'autorizzazione a deporre in qualità di testimone in una procedura penale
    · 23/10/2014 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.