Art. 302 CPP
Obbligo di denuncia
1 Se non sono esse stesse competenti per il perseguimento, le autorità penali sono tenute a denunciare alle autorità competenti i reati che hanno constatato o che sono stati loro segnalati nell’ambito della loro attività ufficiale.
2 La Confederazione e i Cantoni disciplinano l’obbligo di denuncia dei membri delle altre autorità.
3 L’obbligo di denuncia non concerne le persone che hanno facoltà di non rispondere o di non deporre conformemente agli articoli 113 cpv. 1, 168, 169 e 180 cpv. 1.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Esigenza, per un agente di polizia, di un'autorizzazione a deporre in qualità di testimone in una procedura penale4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assenza2 citazioni
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Strafverfahren; Ausstand2 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.