Art. 96 CPP

Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti

1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l’autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente.
2 Sono fatti salvi:
  1. a. gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; abis. gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative;
  2. b. le disposizioni della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione;
  3. c. le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Comunicazione e utilizzazione di dati personali in procedimenti pendenti
    · 27/12/2018 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Applicazione delle garanzie dell'art. 6 n. 1 CEDU al sequestro di piante di canapa
    · 10/12/2002 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 10/12/2002 · 1 citazioni de
  • Verwendung von Strafakten in einem Zivilverfahren durch die Privatklägerschaft («Stillschweigeverpflichtung») (BGer-Nr. 7B_1528/2022 vom 22. Mai 2024)
    BES.2022.16
    · 30/06/2022 · 0 citazioni de
  • Einstellung; Begründung, Verfahrenskosten etc.
    · 16/12/2021 · 0 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.