Art. 2 OEIA
Modificazione di impianti esistenti
1 La modificazione di un impianto esistente che figura nell’allegato è sottoposta all’esame se:
- a. la modificazione concerne trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti d’esercizio sostanziali; e b. occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l’esame di un nuovo impianto (art. 5).
2 La modificazione di un impianto esistente che non figura nell’allegato è sottoposta all’esame se:
- a. l’impianto, dopo la modificazione, corrisponde a un impianto che figura nell’allegato; e b. occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l’esame di un nuovo impianto (art. 5).
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Legittimazione a presentare un ricorso di diritto amministrativo nell'ambito della procedura di approvazione dei piani e di risanamento fonico concernente un poligono di tiro20 citazioni
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2Concessione quadro per l'ampliamento dell'aeroporto di Zurigo14 citazioni
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3Apertura parziale di una strada nazionale; esame di impatto ambientale9 citazioni
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4Obbligo di sottoporre a un esame dell'impatto sull'ambiente la modificazione di un impianto esistente soggetto a tale esame2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni
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4 citazioni
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.