Art. 31 LArm

Sequestro e confisca

1 L’autorità competente procede al sequestro di:
  1. a. armi portate da persone non legittimate;
  2. b. armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni in possesso di persone per le quali sussiste un motivo d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 cpv. 2 o di persone non legittimate all’acquisto o al possesso;
  3. c. oggetti pericolosi portati abusivamente;
  4. d. armi da fuoco, loro parti essenziali o relativi accessori, non contrassegnati conformemente all’articolo 18a;
  5. e. unità elementari d’imballaggio delle munizioni, non contrassegnate conformemente all’articolo 18b;
  6. f. caricatori ad alta capacità di colpi e dell’arma da fuoco corrispondente in possesso di persone non legittimate all’acquisto o al possesso.
2 Se sequestra armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, caricatori ad alta capacità di colpi e l’arma da fuoco corrispondente, munizioni o elementi di munizioni, nonché oggetti pericolosi a una persona che non ne è il legittimo proprietario, l’autorità competente li restituisce al legittimo proprietario qualora non sussista un motivo d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 cpv. 2.
2bis Se l’autorità competente sequestra armi da fuoco secondo l’articolo 5 cpv. 1 lettere b–d che non sono registrate nel sistema d’informazione cantonale sull’acquisto di armi da fuoco di cui all’articolo 32a cpv. 2 o il cui legittimo possesso non è stato notificato ai sensi dell’articolo 42b o per cui la prova ai sensi dell’articolo 28d cpv. 3 non è stata fornita, il possessore deve presentare, entro tre mesi, una domanda di rilascio di un’autorizzazione eccezionale ai sensi degli articoli 28c–28e o alienare le armi da fuoco a una persona legittimata.
2ter Se l’autorità competente sequestra caricatori ad alta capacità di colpi e l’arma da fuoco corrispondente, il possessore deve presentare, entro tre mesi, una domanda di rilascio di un’autorizzazione eccezionale ai sensi degli articoli 28c–28e per l’arma da fuoco o alienare gli oggetti a una persona legittimata.
3 L’autorità competente confisca definitivamente gli oggetti se:
  1. a. esiste il rischio di utilizzazione abusiva, in particolare se persone sono state minacciate o ferite con tali oggetti;
  2. b. si tratta di oggetti di cui al cpv. 1 lettere d ed e che sono stati fabbricati o introdotti sul territorio svizzero dopo il 28 luglio 2010; o c. gli oggetti non sono stati alienati a una persona legittimata e la domanda ai sensi del cpv. 2bis o 2ter non è stata presentata o è stata respinta.
4 L’autorità competente comunica all’Ufficio centrale la confisca definitiva di armi, unitamente alla designazione esatta delle armi.
5 Il Consiglio federale disciplina la procedura per i casi in cui la restituzione non è possibile.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Obbligo d'indennizzo in caso di confisca di armi o di parti di armi
    · 30/04/2009 · 50 citazioni Riassunto
  2. 2
    Promovimento della prostituzione, tratta di esseri umani, confisca di un oggetto pericoloso
    · 26/11/2002 · 19 citazioni Riassunto
  3. 3
    Rapporto tra la confisca di oggetti pericolosi prevista dal diritto penale e la confisca e il sequestro ai sensi delle disposizioni di diritto amministrativo della legge sulle armi
    · 21/05/2024 · 10 citazioni Riassunto
  4. 4
    Possesso illegale di armi e accessori di armi; violazione dell'obbligo di notifica; porto non autorizzato di armi; art. 4 segg., 27 cpv. 1, art. 33 cpv. 1 lett. a, art. 34 cpv. 1 lett. i, art. 42 cpv. 5-7 LArm
    · 08/04/2015 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 04/02/2005 · 47 citazioni de Riassunto
  • 06/05/2013 · 23 citazioni de Riassunto
  • ein Geschoss abzugeben, sowie der Umstand, dass dieses Geschoss durch eine Treibladung ausgestossen wird (vgl. Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, Zürich 1999, S. 187 ff. und 194 f.). Als Munition gilt Schiessmaterial mit einer Treibladung, deren Energie durch Zündung in einer Hand- oder einer Faustfeuerwaffe auf ein Geschoss übertragen wird (Art. 4 Abs. 4 WG).
    · 30/03/2001 · 19 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.