Art. 76 LD
1 Se un credito doganale sorge solo condizionatamente oppure se l’UDSC accorda agevolazioni di pagamento, il debitore doganale deve garantire il credito doganale mediante deposito in contanti, deposito di titoli sicuri e negoziabili o mediante fideiussione doganale.
2 Se non è prestata una garanzia oppure se il pagamento appare compromesso, l’UDSC può ordinare, anche se il credito doganale non è ancora esigibile, che sia prestata una garanzia o far valere il diritto di pegno doganale.
3 Il pagamento può risultare compromesso in particolare se il debitore doganale:
- a. è in mora con il pagamento; oppure b. non è domiciliato in Svizzera o compie atti per rinunciare al domicilio, alla sede o allo stabilimento d’impresa in Svizzera o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero.
4 Il Consiglio federale stabilisce i casi in cui non è richiesta una garanzia o ne è richiesta soltanto una parziale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sospensione della prescrizione dell'azione penale per delitti doganali. 1. La prescrizione è sospesa nei casi di ricorso al tribunale amministrativo contro la determinazione del dazio eluso (consid. 2). 2. Per tribunale…4 citazioni
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2Applicazione della legislazione doganale svizzera nel Principato del Liechtenstein1 citazioni
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3DTF 79_IV_851 citazioni19/06/1953 · 1 citazioni
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4Messa in commercio di un rivelatore di radar; confisca0 citazioni
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5Art. 284 PPF, 76 num. 2 e 110 cpv. 2 LD, 124 cpv. 1 OE della LD. 1. Prescrizione di contravvenzioni a leggi fiscali della Confederazione secondo l'art. 284 PPF0 citazioni
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60 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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8 citazioni
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Ultime sentenze del TF
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