Art. 87 LD

Realizzazione del pegno doganale e vendita di titoli

1 Un pegno doganale può essere realizzato se:
  1. a. il credito doganale così garantito è diventato esigibile; e b. il termine di pagamento impartito al debitore doganale o al fideiussore è scaduto infruttuosamente.
2 L’UDSC può realizzare immediatamente e senza il consenso del proprietario del pegno le merci o cose che sono esposte a rapido deprezzamento o che richiedono una manutenzione costosa.
3 Il pegno è di norma realizzato mediante incanto pubblico. Il Consiglio federale può stabilire i principi relativi alla procedura; per il rimanente fanno stato le disposizioni del diritto cantonale vigente nel luogo dell’incanto.
4 L’UDSC può realizzare il pegno a trattative private soltanto previo consenso del proprietario, a meno che:
  1. a. il pegno non abbia potuto essere realizzato mediante incanto pubblico; o b. il valore del pegno ammonti al massimo a 5000 franchi e il proprietario sia sconosciuto.
5 Il Consiglio federale stabilisce:
  1. a. le ulteriori condizioni alle quali l’UDSC può realizzare il pegno a trattative private;
  2. b. i casi nei quali l’UDSC può rinunciare alla realizzazione del pegno.
6 L’UDSC può vendere in borsa i titoli depositati.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Prescrizione
    · 25/04/2003 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Applicazione della legislazione doganale svizzera nel Principato del Liechtenstein
    · 27/10/1995 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 02/03/1994 · 0 citazioni
  4. 4
    Art. 123 e art. 124 dell'ordinanza della legge sulle dogane (OLD)
    · 12/09/1990 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.