Art. 87 LD
Realizzazione del pegno doganale e vendita di titoli
1 Un pegno doganale può essere realizzato se:
- a. il credito doganale così garantito è diventato esigibile; e b. il termine di pagamento impartito al debitore doganale o al fideiussore è scaduto infruttuosamente.
2 L’UDSC può realizzare immediatamente e senza il consenso del proprietario del pegno le merci o cose che sono esposte a rapido deprezzamento o che richiedono una manutenzione costosa.
3 Il pegno è di norma realizzato mediante incanto pubblico. Il Consiglio federale può stabilire i principi relativi alla procedura; per il rimanente fanno stato le disposizioni del diritto cantonale vigente nel luogo dell’incanto.
4 L’UDSC può realizzare il pegno a trattative private soltanto previo consenso del proprietario, a meno che:
- a. il pegno non abbia potuto essere realizzato mediante incanto pubblico; o b. il valore del pegno ammonti al massimo a 5000 franchi e il proprietario sia sconosciuto.
5 Il Consiglio federale stabilisce:
- a. le ulteriori condizioni alle quali l’UDSC può realizzare il pegno a trattative private;
- b. i casi nei quali l’UDSC può rinunciare alla realizzazione del pegno.
6 L’UDSC può vendere in borsa i titoli depositati.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Prescrizione3 citazioni
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2Applicazione della legislazione doganale svizzera nel Principato del Liechtenstein0 citazioni
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30 citazioni
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4Art. 123 e art. 124 dell'ordinanza della legge sulle dogane (OLD)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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1 citazioni
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Rückforderung von Ausfuhrbeiträgen1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.