Art. 22 CC

1 L’attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza.
2 La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico.
3 Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l’ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell’ultima cittadinanza acquistata da essa o da’ suoi ascendenti.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 55_I_33
    01/01/1929 · 2 citazioni
  2. 2
    DTF 43_I_90
    15/03/1917 · 1 citazioni
  3. 3
    Portata dell'acquisto della cittadinanza cantonale e comunale da parte della donna maritata, fondato sull'art. 8b Tit.fin
    · 15/11/1990 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    Successione di uno Svizzero il cui ultimo domicilio era all'estero. 1. La successione di uno Svizzero che aveva il suo ultimo domicilio in Italia è sottoposta alla giurisdizione del luogo d'origine; essa è quindi retta…
    · 16/12/1965 · 0 citazioni
  5. 5
    1. Foro del luogo d'origine in un'azione per divorzio
    · 22/07/1958 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 73_I_230
    01/01/1947 · 0 citazioni

Ultime sentenze del TF

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