Art. 22 CC
1 L’attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza.
2 La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico.
3 Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l’ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell’ultima cittadinanza acquistata da essa o da’ suoi ascendenti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 55_I_332 citazioni01/01/1929 · 2 citazioni
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2DTF 43_I_901 citazioni15/03/1917 · 1 citazioni
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3Portata dell'acquisto della cittadinanza cantonale e comunale da parte della donna maritata, fondato sull'art. 8b Tit.fin0 citazioni
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4Successione di uno Svizzero il cui ultimo domicilio era all'estero. 1. La successione di uno Svizzero che aveva il suo ultimo domicilio in Italia è sottoposta alla giurisdizione del luogo d'origine; essa è quindi retta…0 citazioni
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51. Foro del luogo d'origine in un'azione per divorzio0 citazioni
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6DTF 73_I_2300 citazioni01/01/1947 · 0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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