Art. 365 CC
1 Il mandatario rappresenta il mandante nei limiti del mandato conferitogli e adempie i suoi compiti con diligenza e conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni sul mandato.
2 Se devono essere compiuti atti o negozi non contemplati dal mandato o se in un determinato affare gli interessi del mandatario sono in collisione con quelli del mandante, il mandatario ne informa senza indugio l’autorità di protezione degli adulti.
3 In caso di collisione di interessi, i poteri del mandatario decadono per legge.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Idoneità del mandatario in caso di conflitti familiari0 citazioni
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2Atto pubblico del mandato precauzionale0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Validierung eines Vorsorgeauftrags1 citazioni
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Vorsorgeauftrag1 citazioniVWBES.2018.158· 18/11/2016 · 1 citazioni de
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Vermächtnisklage0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.