Art. 38 CC
1 Se durante il tempo indicato non sopraggiungono notizie della persona sparita od assente, essa è dichiarata scomparsa e si possono far valere tutti i diritti derivanti dalla sua morte come se questa fosse provata.
2 Gli effetti della dichiarazione di scomparsa risalgono al momento del pericolo di morte o dell’ultima notizia.
3 La dichiarazione della scomparsa scioglie il matrimonio.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 23, 25 LAVS, art. 38 CC. - Riepilogo della giurisprudenza concernente la dichiarazione di scomparsa (consid. 1). - Gli effetti previsti dalla legge della dichiarazione di scomparsa risalgono al momento del pericolo…4 citazioni
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2Rettificazione di iscrizioni nel registro dello stato civile2 citazioni
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3Art. 23, 24 et 46 cpv. 1 LAVS, art. 35 cpv. 1 e 36 cpv. 1 CC2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Berichtigung eines Eintrags im Zivilstandsregister (Art. 42 ZGB)2 citazioni
Ultime sentenze del TF
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