Art. 383 CC
Condizioni
1 L’istituto di accoglienza o di cura può restringere la libertà di movimento soltanto se misure meno incisive sono o appaiono a priori insufficienti e se la misura serve a: 1. evitare di esporre a grave pericolo la vita o l’integrità fisica dell’interessato o di terzi; oppure a 2. eliminare un grave disturbo alla convivenza in seno all’istituto.
2 All’interessato è spiegato cosa stia per accadere, perché sia stata ordinata la misura e quale ne sia la presumibile durata; gli è pure indicato chi si prenderà cura di lui durante questo periodo. Sono fatte salve le situazioni d’urgenza.
3 La restrizione della libertà di movimento è soppressa non appena possibile e in ogni caso la sua legittimità è riesaminata a intervalli regolari.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 5 cpv. 2 LAVS. - L'esercizio di una funzione dell'amministrazione pubblica non è necessariamente attività dipendente (indicazioni precisanti la giurisprudenza). - La mercede assegnata dall'autorità tutoria giusta l…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 1. Kammer — WBE.2013.2632 citazioniWBE.2013.263· 14/05/2013 · 2 citazioni de
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 1. Kammer — WBE.2013.3771 citazioniWBE.2013.377· 13/08/2013 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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