Art. 396 CC
Curatela di cooperazione
1 Una curatela di cooperazione è istituita se occorre che il curatore acconsenta a determinati atti della persona bisognosa d’aiuto, per proteggerla.
2 L’esercizio dei diritti civili dell’interessato è limitato di conseguenza per legge.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Determinazione dell'autorità tutoria competente in caso di conflitto intercantonale1 citazioni
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2DTF 46_II_11 citazioni17/10/1919 · 1 citazioni
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3Vaterschaftsklage auf Vermögensleistungen0 citazioni
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4Berufung. 1. Streitwert (Art. 36 OG) bei Anfechtung eines Ehevertrags durch einen Erben (Erw. 1). 2. Können die Gegenbemerkungen der kantonalen Behörde (Art. 56 OG) tatsächliche Feststellungen im Sinne von Art. 63 Abs.…0 citazioni
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5DTF 78_II_1140 citazioni01/01/1952 · 0 citazioni
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6DTF 56_II_4230 citazioni04/12/1930 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni24/03/2017 · 3 citazioni de
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Mitwirkungsbeistandschaft3 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.