Art. 478 CC

Effetti della diseredazione

1 Il diseredato non può prender parte alla divisione della eredità né proporre l’azione di riduzione.
2 Salvo contraria disposizione del defunto, la porzione del diseredato è devoluta agli eredi legittimi del disponente come se il diseredato fosse premorto.
3 I discendenti del diseredato hanno diritto alla di lui quota legittima come se egli fosse premorto.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Obbligo di restituzione dei discendenti
    · 30/01/2013 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Rimborso delle prestazioni complementari all'AVS/AI
    · 30/01/2013 · 1 citazioni de
  • 31/08/2017 · 0 citazioni de
  • Kompetenzen des Erbschaftsverwalters (Ausweisung)
    · 02/02/2010 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.