Art. 478 CC
Effetti della diseredazione
1 Il diseredato non può prender parte alla divisione della eredità né proporre l’azione di riduzione.
2 Salvo contraria disposizione del defunto, la porzione del diseredato è devoluta agli eredi legittimi del disponente come se il diseredato fosse premorto.
3 I discendenti del diseredato hanno diritto alla di lui quota legittima come se egli fosse premorto.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo di restituzione dei discendenti1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Rimborso delle prestazioni complementari all'AVS/AI1 citazioni
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0 citazioni31/08/2017 · 0 citazioni de
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Kompetenzen des Erbschaftsverwalters (Ausweisung)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.