Art. 48 CC
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
2 Esso disciplina in particolare: 1. i registri da tenere e i dati da registrare; 2. l’utilizzazione del n. AVS conformemente all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; 3. la tenuta dei registri; 4. la vigilanza.
3 Per garantire un’esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell’ambito dello stato civile, nonché per il tasso d’occupazione degli ufficiali dello stato civile.
4 Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile.
5 Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: 1. alla notificazione di fatti dello stato civile; 2. al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; 3. alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Iscrizione del nome usuale nel registro dello stato civile0 citazioni
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2DTF 64_I_1020 citazioni10/02/1938 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Eintragung im Zivilstandsregister (Tod einer ausländischen Person im Ausland)0 citazioni
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0 citazioni24/08/2005 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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