Art. 48 CC

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
2 Esso disciplina in particolare: 1. i registri da tenere e i dati da registrare; 2. l’utilizzazione del n. AVS conformemente all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di per-sone; 3. la tenuta dei registri; 4. la vigilanza.
3 Per garantire un’esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell’ambito dello stato civile, nonché per il tasso d’occupazione degli ufficiali dello stato civile.
4 Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile.
5 Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica: 1. alla notificazione di fatti dello stato civile; 2. al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile; 3. alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Iscrizione del nome usuale nel registro dello stato civile
    · 27/10/2016 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 64_I_102
    10/02/1938 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Eintragung im Zivilstandsregister (Tod einer ausländischen Person im Ausland)
    · 07/11/2013 · 0 citazioni de
  • 24/08/2005 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.