Art. 489 CC

1 La trasmissione dell’eredità al sostituito avviene, salvo contraria disposizione, alla morte dell’istituito.
2 Se la disposizione indica un altro momento non ancora trascorso alla morte dell’istituito, l’eredità passa agli eredi di questo, contro garanzia.
3 Se per un qualsiasi motivo quel momento non può più verificarsi, l’eredità è devoluta definitivamente agli eredi dell’istituito.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Imposizione della sostituzione fedecommissaria)
    · 26/09/1997 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 09/01/2017 · 1 citazioni de
  • Nacherbschaft (Auslieferungspflicht)
    · 14/04/2016 · 1 citazioni de
  • 12/04/2007 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.