Art. 490 CC
Garanzia
1 In ogni caso di sostituzione d’erede, l’autorità competente ordina la compilazione d’inventario.
2 Salvo dispensa espressa da parte del disponente, la consegna dell’eredità all’istituito ha luogo solo contro prestazione di garanzia, la quale, trattandosi di immobili, potrà consistere in un’annotazione dell’obbligo di trasmissione nel registro fondiario.
3 Se l’istituito non è in condizione di prestare questa garanzia, o se mette in pericolo le aspettative del sostituito, dev’essere ordinata l’amministrazione d’officio.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto successorio; sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza; garanzia per l'obbligo di trasmissione dei beni ereditari; art. 490 cpv. 2 CC5 citazioni
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2Prestazione di garanzia nell'ambito di una sostituzione fedecommissaria1 citazioni
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3DTF 60_II_241 citazioni09/02/1934 · 1 citazioni
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4Tutela degli interessi dell'erede sostituito0 citazioni
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5Produzione d'un certificato d'eredità quale titolo giustificativo per l'iscrizione d'un trapasso di immobili in caso di eredità (art.18RRF). 1. Il certificato d'eredità rilasciato dall'autorità competente dell'ultimo do…0 citazioni
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6DTF 60_II_270 citazioni01/01/1934 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni12/04/2007 · 4 citazioni de
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ZG.2012.009251 citazioni18/08/2016 · 1 citazioni de
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Art. 9 BV (Ehe- und Erbschaftsvertrag)1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.