Art. 507 CC

1 La disposizione orale è immediatamente redatta per iscritto da uno dei testimoni con l’indicazione del luogo, anno, mese e giorno in cui avviene, è firmata da ambedue i testimoni, poscia deposta dagli stessi senza ritardo presso un’autorità giudiziaria, con la dichiarazione che il testatore ha loro manifestato tale sua ultima volontà, trovandosi in istato di capacità a disporre, nelle particolari circostanze da loro indicate.
2 In luogo di ciò i due testimoni possono comunicare la disposizione ad un’autorità giudiziaria con le menzionate dichiarazioni affinché sia messa a protocollo.
3 Se il testamento orale è fatto da un militare in servizio, l’autorità giudiziaria può essere surrogata da un officiale avente almeno il rango di capitano.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 73_II_144
    01/01/1947 · 0 citazioni
  2. 2
    DTF 65_II_49
    01/01/1939 · 0 citazioni
  3. 3
    DTF 65_II_46
    01/01/1939 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 45_II_367
    04/06/1919 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • OG.2021.00067
    18/02/2022 · 3 citazioni de
  • OG.2022.00011
    18/02/2022 · 1 citazioni de
  • Ungültigkeitsklage
    · 29/05/2009 · 0 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.