Art. 507 CC
1 La disposizione orale è immediatamente redatta per iscritto da uno dei testimoni con l’indicazione del luogo, anno, mese e giorno in cui avviene, è firmata da ambedue i testimoni, poscia deposta dagli stessi senza ritardo presso un’autorità giudiziaria, con la dichiarazione che il testatore ha loro manifestato tale sua ultima volontà, trovandosi in istato di capacità a disporre, nelle particolari circostanze da loro indicate.
2 In luogo di ciò i due testimoni possono comunicare la disposizione ad un’autorità giudiziaria con le menzionate dichiarazioni affinché sia messa a protocollo.
3 Se il testamento orale è fatto da un militare in servizio, l’autorità giudiziaria può essere surrogata da un officiale avente almeno il rango di capitano.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 73_II_1440 citazioni01/01/1947 · 0 citazioni
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2DTF 65_II_490 citazioni01/01/1939 · 0 citazioni
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3DTF 65_II_460 citazioni01/01/1939 · 0 citazioni
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4DTF 45_II_3670 citazioni04/06/1919 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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OG.2021.000673 citazioni18/02/2022 · 3 citazioni de
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OG.2022.000111 citazioni18/02/2022 · 1 citazioni de
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Ungültigkeitsklage0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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