Art. 567 CC

1 Il termine per rinunciare è di tre mesi.
2 Esso decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l’apertura della successione; per gli eredi istituiti, dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione officiale della disposizione che li riguarda.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Termine per chiedere il beneficio d'inventario
    · 06/07/2012 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Cessione delle ragioni ereditarie (art. 635 cpv. 1 CC); rappresentanza senza autorizzazione (art. 38 CO)
    · 03/07/1975 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Ricorso per nullità contro una decisione sulla competenza ratione loci dell'autorità incaricata della pubblicazione dei testamenti (art. 68 lett. b OG)
    · 14/07/1955 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Ausschlagung einer Erbschaft
    · 01/12/2014 · 8 citazioni de
  • 24/07/2001 · 3 citazioni de
  • Obergericht / Zivilgericht / 3. Zivilkammer — ZBE.2025.1
    ZBE.2025.1
    · 31/01/2025 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.