Art. 697 CC

Opere di cinta

1 Il proprietario sopporta le spese di cinta del proprio fondo, riservate le disposizioni circa la comproprietà delle opere divisorie.
2 Relativamente all’obbligo ed al modo di cintare i fondi è riservato il diritto cantonale.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    1. Senso e portata degli articoli 686, 695, 696 e 702 CC (consid. 1 e 2). 2. Il proprietario, come anche il titolare di un diritto di superficie, è, di massima, libero di determinare la struttura costruttiva sul fondo,…
    · 10/05/1962 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Onere fondiario; obbligo di recintare i fondi. 1. Penetrazione del bestiame nel fondo altrui; immissione inammissibile (art. 641 cpv. 2 CO; consid. 3 b). 2. Il proprietario è obbligato a recintare il suo fondo se non ha…
    · 01/02/1973 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • ZVE.2023.15
    27/09/2023 · 1 citazioni de
  • Obergericht / Zivilgericht / 1. Zivilkammer — ZVE.2023.15
    ZVE.2023.15
    · 23/09/2023 · 1 citazioni de
  • 22/03/2010 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.