Art. 697 CC
Opere di cinta
1 Il proprietario sopporta le spese di cinta del proprio fondo, riservate le disposizioni circa la comproprietà delle opere divisorie.
2 Relativamente all’obbligo ed al modo di cintare i fondi è riservato il diritto cantonale.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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11. Senso e portata degli articoli 686, 695, 696 e 702 CC (consid. 1 e 2). 2. Il proprietario, come anche il titolare di un diritto di superficie, è, di massima, libero di determinare la struttura costruttiva sul fondo,…2 citazioni
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2Onere fondiario; obbligo di recintare i fondi. 1. Penetrazione del bestiame nel fondo altrui; immissione inammissibile (art. 641 cpv. 2 CO; consid. 3 b). 2. Il proprietario è obbligato a recintare il suo fondo se non ha…1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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ZVE.2023.151 citazioni27/09/2023 · 1 citazioni de
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Obergericht / Zivilgericht / 1. Zivilkammer — ZVE.2023.151 citazioniZVE.2023.15· 23/09/2023 · 1 citazioni de
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0 citazioni22/03/2010 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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