Art. 712s CC
Esecuzione delle disposizioni e decisioni su l’amministrazione e l’uso
1 L’amministratore compie tutti gli atti dell’amministrazione comune in conformità della legge, del regolamento e delle decisioni dell’assemblea dei comproprietari, e prende direttamente tutte le misure urgenti a impedire o a rimuovere un danno.
2 Egli ripartisce tra i comproprietari gli oneri e le spese comuni, ne comunica loro il conto, riscuote i loro contributi, amministra ed eroga il danaro disponibile agli scopi cui è destinato.
3 Egli veglia affinché nell’esercizio dei diritti esclusivi e nell’uso delle parti e degli impianti comuni del fondo e dell’edificio siano osservati la legge, il regolamento della comunione e quello della casa.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Revoca giudiziaria di un amministratore della comunione dei comproprietari per piani (art. 712r cpv. 2 CC)12 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni
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Proprietà per piani5 citazioni
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Abberufung der Verwaltung der Stockwerkeigentümergemeinschaft4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.