Art. 712s CC

Esecuzione delle disposizioni e decisioni su l’amministrazione e l’uso

1 L’amministratore compie tutti gli atti dell’amministrazione comune in conformità della legge, del regolamento e delle decisioni dell’assemblea dei comproprietari, e prende direttamente tutte le misure urgenti a impedire o a rimuovere un danno.
2 Egli ripartisce tra i comproprietari gli oneri e le spese comuni, ne comunica loro il conto, riscuote i loro contributi, amministra ed eroga il danaro disponibile agli scopi cui è destinato.
3 Egli veglia affinché nell’esercizio dei diritti esclusivi e nell’uso delle parti e degli impianti comuni del fondo e dell’edificio siano osservati la legge, il regolamento della comunione e quello della casa.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Revoca giudiziaria di un amministratore della comunione dei comproprietari per piani (art. 712r cpv. 2 CC)
    · 14/03/2000 · 12 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 21/02/2013 · 7 citazioni de Riassunto
  • Proprietà per piani
    · 13/11/2012 · 5 citazioni de
  • Abberufung der Verwaltung der Stockwerkeigentümergemeinschaft
    · 09/10/2017 · 4 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.