Art. 722 CC

1 Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l’acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall’avviso dato.
1bis Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.
1ter Qualora la persona che trova l’animale affida quest’ultimo a un rifugio con il proposito di rinunciare definitivamente al suo possesso, il rifugio può, trascorsi due mesi dal momento in cui gli è stato affidato l’animale, disporne liberamente.
2 Se la cosa può essere riconsegnata, egli ha diritto al rimborso di tutte le spese e ad un’equa mercede.
3 Se una cosa fu trovata in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, il padrone di casa, il locatario o lo stabilimento è considerato come ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 71_IV_183
    21/09/1945 · 1 citazioni
  2. 2
    Animale domestico
    · 19/09/2017 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Acquisto della proprietà di una cosa smarrita
    · 27/01/1998 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 44_II_398
    01/01/1918 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Richiesta
    VWKLA.2023.7
    · 18/09/2023 · 0 citazioni de
  • 100 2021 142
    28/02/2022 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.