Art. 722 CC
1 Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l’acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall’avviso dato.
1bis Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.
1ter Qualora la persona che trova l’animale affida quest’ultimo a un rifugio con il proposito di rinunciare definitivamente al suo possesso, il rifugio può, trascorsi due mesi dal momento in cui gli è stato affidato l’animale, disporne liberamente.
2 Se la cosa può essere riconsegnata, egli ha diritto al rimborso di tutte le spese e ad un’equa mercede.
3 Se una cosa fu trovata in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, il padrone di casa, il locatario o lo stabilimento è considerato come ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 71_IV_1831 citazioni21/09/1945 · 1 citazioni
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2Animale domestico0 citazioni
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3Acquisto della proprietà di una cosa smarrita0 citazioni
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4DTF 44_II_3980 citazioni01/01/1918 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Richiesta0 citazioniVWKLA.2023.7· 18/09/2023 · 0 citazioni de
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100 2021 1420 citazioni28/02/2022 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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