Art. 723 CC
1 Si considera tesoro qualsiasi oggetto di pregio del quale si debba, secondo le circostanze, ritenere con certezza che sia sotterra o nascosto da molto tempo e che più non abbia padrone.
2 Il tesoro appartiene al proprietario della cosa mobile od immobile nella quale fu trovato, riservate le disposizioni sugli oggetti di pregio scientifico.
3 Lo scopritore ha il diritto ad un equo compenso che però non deve eccedere la metà del valore del tesoro.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Scoperta di un tesoro (art. 723 CC; acquisizione della proprietà in buona fede (art. 714 cpv. 2e 933 CC). - Nozione di tesoro (consid. 2a), di costruzione mobiliare (consid. 2b) e di cosa affidata a'sensi dell'art. 933…0 citazioni
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