Art. 779d CC

Indennità

1 Il proprietario del fondo deve al superficiario una equa indennità per le costruzioni devolute; tuttavia, l’indennità garantisce i creditori, in favore dei quali il diritto di superficie era costituito in pegno, per il saldo dei loro crediti e non può essere pagata al superficiario senza il loro consenso.
2 Se l’indennità non è pagata né garantita, il superficiario o un creditore, in favore del quale il diritto di superficie era costituito in pegno, può esigere che, in vece del diritto di superficie cancellato, un’ipoteca dello stesso grado sia iscritta in garanzia dell’indennità dovuta.
3 L’iscrizione deve essere effettuata entro tre mesi dalla estinzione del diritto di superficie.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 15/10/2020 · 2 citazioni de Riassunto
  • Baurecht (Vereinbarung über den Heimfall)
    · 12/01/2018 · 2 citazioni de
  • Grundstückgewinnsteuer
    · 29/01/2020 · 1 citazioni de

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