Art. 7a CC

1 La nullità dei matrimoni con minorenni celebrati prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 giugno 2024 è retta dal nuovo diritto. 2 Se all’entrata in vigore del nuovo diritto entrambi i coniugi hanno compiuto il diciottesimo anno di età, la causa di nullità può essere invocata soltanto dal coniuge che era minorenne al momento della celebrazione del matrimonio e non ha ancora compiuto il venticinquesimo anno di età nel momento in cui è promossa l’azione di nullità.

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

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