Art. 83d CC

1 Se l’organizzazione prevista non è sufficiente, se la fondazione è priva di uno degli organi prescritti, se uno di tali organi non è composto conformemente alle prescrizioni o se la fondazione non dispone più di un domicilio legale presso la sua sede, l’autorità di vigilanza prende le misure necessarie. Essa può in particolare: 1. assegnare alla fondazione un termine per ripristinare la situazione legale; o 2. nominare l’organo mancante o un commissario.
2 Se non è possibile organizzare la fondazione conformemente al suo fine, l’autorità di vigilanza ne devolve il patrimonio a un’altra fondazione avente uno scopo quanto possibile affine.
3 La fondazione si assume le spese di queste misure. L’autorità di vigilanza può obbligarla a versare un anticipo alle persone nominate.
4 La fondazione può, per gravi motivi, chiedere all’autorità di vigilanza la revoca di persone da essa nominate.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Vigilanza sulle fondazioni; diritti del fondatore
    · 13/06/2018 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 19/01/2009 · 15 citazioni de
  • Suspendierung eines Stiftungsrats für die Dauer des Abberufungsverfahrens
    · 11/08/2010 · 6 citazioni de
  • Staatshaftung (Schadenersatz)
    · 25/05/2016 · 4 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.