Art. 844 CC

1 La posizione giuridica del proprietario della cosa costituita in pegno che non è personalmente debitore è regolata secondo le norme relative all’ipoteca.
2 Le eccezioni del debitore a riguardo della cartella ipotecaria competono anche al proprietario della cosa costituita in pegno.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    La loro stipulazione e modifica non necessitano pertanto di un atto pubblico (consid. 2).
    · 07/01/1997 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 63_I_167
    01/01/1937 · 0 citazioni
  3. 3
    DTF 61_II_102
    01/01/1935 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 43_II_606
    10/10/1917 · 0 citazioni
  5. 5
    DTF 41_II_37
    16/01/1915 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Divorzio
    LC220022
    · 03/04/2024 · 1 citazioni de
  • Richiesta di revoca
    · 13/05/2020 · 1 citazioni de
  • Provisorische Rechtsöffnung (Schuldbrief)
    · 20/11/2015 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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