Art. 844 CC
1 La posizione giuridica del proprietario della cosa costituita in pegno che non è personalmente debitore è regolata secondo le norme relative all’ipoteca.
2 Le eccezioni del debitore a riguardo della cartella ipotecaria competono anche al proprietario della cosa costituita in pegno.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1La loro stipulazione e modifica non necessitano pertanto di un atto pubblico (consid. 2).0 citazioni
-
2DTF 63_I_1670 citazioni01/01/1937 · 0 citazioni
-
3DTF 61_II_1020 citazioni01/01/1935 · 0 citazioni
-
4DTF 43_II_6060 citazioni10/10/1917 · 0 citazioni
-
5DTF 41_II_370 citazioni16/01/1915 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Divorzio1 citazioniLC220022· 03/04/2024 · 1 citazioni de
-
Richiesta di revoca1 citazioni
-
Provisorische Rechtsöffnung (Schuldbrief)1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.