Art. 86a CC
1 L’autorità federale o cantonale competente modifica il fine o l’organizzazione della fondazione su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte se tale possibilità è stata prevista nell’atto di fondazione e sono trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall’ultima modifica del fine o dell’organizzazione chiesta dal fondatore. I termini decorrono in modo indipendente gli uni dagli altri.
2 Se la fondazione persegue uno scopo pubblico o di utilità pubblica secondo l’articolo 56 lett. g della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta, anche il nuovo fine dev’essere pubblico o di utilità pubblica.
3 Il diritto di esigere la modifica del fine o dell’organizzazione non si può cedere e non si trasmette per successione. Se il fondatore è una persona giuridica, esso si estingue al più tardi dopo venti anni dalla costituzione della fondazione.
4 Se la fondazione è costituita da più persone, esse possono chiedere la modifica del fine o dell’organizzazione soltanto congiuntamente.
5 L’autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all’autorità di vigilanza competente la prevista modifica del fine o dell’organizzazione della fondazione.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Vigilanza sulle fondazioni; diritti del fondatore0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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VB.2006.003291 citazioni21/02/2007 · 1 citazioni de
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Ultime sentenze del TF
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