Art. 906 CC

Amministrazione e riscossione

1 Qualora la diligente amministrazione richieda la disdetta e la riscossione del credito impegnato, il creditore le può fare ed il creditore pignoratizio può pretendere che le compia.
2 Il debitore avvertito della costituzione del pegno, non può fare il pagamento ad uno di essi senza il consenso dell’altro.
3 In difetto di consenso, egli deve depositare la somma dovuta.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Corruzione di un funzionario: conseguenze dal profilo del diritto contrattuale
    · 21/02/2003 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Legittimazione a introdurre l'azione nel caso di un credito impegnato; diritto di riscossione ai sensi dell'art. 906 cpv. 1 CC
    · 30/05/2002 · 2 citazioni
  3. 3
    DTF 45_II_250
    01/01/1919 · 2 citazioni
  4. 4
    DTF 42_III_270
    26/05/1916 · 2 citazioni
  5. 5
    Cessione a un terzo (risp. pignoramento) di una quota di eredità devoluta (art. 635 cpv. 2 CC)
    · 01/01/1961 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 72_III_14
    01/01/1946 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 11/10/2007 · 1 citazioni de
  • 21/02/2003 · 1 citazioni de
  • 30/05/2002 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.