Art. 906 CC
Amministrazione e riscossione
1 Qualora la diligente amministrazione richieda la disdetta e la riscossione del credito impegnato, il creditore le può fare ed il creditore pignoratizio può pretendere che le compia.
2 Il debitore avvertito della costituzione del pegno, non può fare il pagamento ad uno di essi senza il consenso dell’altro.
3 In difetto di consenso, egli deve depositare la somma dovuta.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Corruzione di un funzionario: conseguenze dal profilo del diritto contrattuale2 citazioni
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2Legittimazione a introdurre l'azione nel caso di un credito impegnato; diritto di riscossione ai sensi dell'art. 906 cpv. 1 CC2 citazioni
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3DTF 45_II_2502 citazioni01/01/1919 · 2 citazioni
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4DTF 42_III_2702 citazioni26/05/1916 · 2 citazioni
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5Cessione a un terzo (risp. pignoramento) di una quota di eredità devoluta (art. 635 cpv. 2 CC)0 citazioni
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6DTF 72_III_140 citazioni01/01/1946 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni11/10/2007 · 1 citazioni de
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1 citazioni21/02/2003 · 1 citazioni de
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1 citazioni30/05/2002 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.