Art. 955 CC
1 I Cantoni sono responsabili di tutti i danni derivanti dalla tenuta dei registri.
2 Essi hanno regresso verso i funzionari ed impiegati e verso gli organi della vigilanza immediata che fossero in colpa.
3 Possono esigere che i funzionari e gli impiegati prestino garanzia.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Responsabilità per la tenuta del registro fondiario (art. 955 CC); prescrizione dell'azione di risarcimento (art. 60 cpv. 1 CO). 1. I cantoni sottostanno alla responsabilità di diritto civile risultante dalla tenuta del…7 citazioni
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2DTF 51_II_3856 citazioni01/01/1925 · 6 citazioni
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3Responsabilità per i danni derivanti dalla tenuta del registro fondiario (art. 955 cpv. 1 CC)5 citazioni
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4Responsabilità per la tenuta del registro fondiario (art. 955 cpv. 1 CC)3 citazioni
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5DTF 53_II_3683 citazioni01/01/1927 · 3 citazioni
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6DTF 73_I_3342 citazioni02/10/1947 · 2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Handänderungssteuer und Grundbuchgebühren3 citazioni
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Schlichtung - Forderung1 citazioniZKBER.2024.25· 22/05/2024 · 1 citazioni de
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Grundbuchgebühren0 citazioniVD.2021.25· 10/01/2022 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.