Art. 955 CC

1 I Cantoni sono responsabili di tutti i danni derivanti dalla tenuta dei registri.
2 Essi hanno regresso verso i funzionari ed impiegati e verso gli organi della vigilanza immediata che fossero in colpa.
3 Possono esigere che i funzionari e gli impiegati prestino garanzia.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Responsabilità per la tenuta del registro fondiario (art. 955 CC); prescrizione dell'azione di risarcimento (art. 60 cpv. 1 CO). 1. I cantoni sottostanno alla responsabilità di diritto civile risultante dalla tenuta del…
    · 27/05/1993 · 7 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 51_II_385
    01/01/1925 · 6 citazioni
  3. 3
    Responsabilità per i danni derivanti dalla tenuta del registro fondiario (art. 955 cpv. 1 CC)
    · 15/03/1984 · 5 citazioni
  4. 4
    Responsabilità per la tenuta del registro fondiario (art. 955 cpv. 1 CC)
    · 18/12/1980 · 3 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 53_II_368
    01/01/1927 · 3 citazioni
  6. 6
    DTF 73_I_334
    02/10/1947 · 2 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Handänderungssteuer und Grundbuchgebühren
    · 18/01/2018 · 3 citazioni de
  • Schlichtung - Forderung
    ZKBER.2024.25
    · 22/05/2024 · 1 citazioni de
  • Grundbuchgebühren
    VD.2021.25
    · 10/01/2022 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.