Art. 956a CC
Diritto di ricorso
1 Le decisioni dell’ufficio del registro fondiario sono impugnabili con ricorso all’autorità designata dal Cantone; è considerato decisione anche l’indebito diniego o ritardo nel compimento di un’operazione ufficiale.
2 Ha diritto di interporre ricorso: 1. chiunque è particolarmente toccato da una decisione dell’ufficio del registro fondiario e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa; 2. l’autorità cantonale di vigilanza amministrativa, in quanto il diritto cantonale le accordi tale diritto; 3. l’autorità federale di alta vigilanza.
3 Contro l’avvenuta iscrizione, modifica o cancellazione di diritti reali o annotazioni nel libro mastro non può essere interposto ricorso.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Tenuta del registro fondiario; reiezione di una richiesta di iscrizione nel registro fondiario2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2017.3732 citazioniWBE.2017.373· 24/01/2018 · 2 citazioni de
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Grundbuchanmeldung einer Nutzungs- und Verwaltungsordnung von Miteigentümern2 citazioni
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1 citazioni11/12/2020 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.