Art. 956a CC

Diritto di ricorso

1 Le decisioni dell’ufficio del registro fondiario sono impugnabili con ricorso all’autorità designata dal Cantone; è considerato decisione anche l’indebito diniego o ritardo nel compimento di un’operazione ufficiale.
2 Ha diritto di interporre ricorso: 1. chiunque è particolarmente toccato da una decisione dell’ufficio del registro fondiario e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa; 2. l’autorità cantonale di vigilanza amministrativa, in quanto il diritto cantonale le accordi tale diritto; 3. l’autorità federale di alta vigilanza.
3 Contro l’avvenuta iscrizione, modifica o cancellazione di diritti reali o annotazioni nel libro mastro non può essere interposto ricorso.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Tenuta del registro fondiario; reiezione di una richiesta di iscrizione nel registro fondiario
    · 20/04/2018 · 2 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2017.373
    WBE.2017.373
    · 24/01/2018 · 2 citazioni de
  • Grundbuchanmeldung einer Nutzungs- und Verwaltungsordnung von Miteigentümern
    · 19/03/2014 · 2 citazioni de Riassunto
  • 11/12/2020 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.