Art. 89 CPC
Azione collettiva
1 Le associazioni ed altre organizzazioni d’importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi.
2 Con tale azione collettiva si può chiedere al giudice di:
- a. proibire una lesione imminente;
- b. far cessare una lesione attuale;
- c. accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.
3 Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge concernenti le azioni collettive.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo della parte convenuta di versare un anticipo spese nella procedura civile bernese (art. 57 CPC/BE; art. 4 Cost.). Non viola l'art. 4 Cost. la normativa dell'art. 57 cpv. 1 e 2 CPC/BE, secondo la quale viene chie…2 citazioni
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2Obbligo di specificare le allegazioni di fatto; delimitazione tra il diritto federale e il diritto processuale cantonale1 citazioni
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3Contestazione della paternità (art. 253 e segg0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Forderung; Prozessfähigkeit1 citazioni
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Richiesta1 citazioniHG170257· 06/12/2019 · 1 citazioni de
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ZG.2010.006461 citazioni19/03/2015 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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