Art. 89 CPC

Azione collettiva

1 Le associazioni ed altre organizzazioni d’importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi.
2 Con tale azione collettiva si può chiedere al giudice di:
  1. a. proibire una lesione imminente;
  2. b. far cessare una lesione attuale;
  3. c. accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.
3 Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge concernenti le azioni collettive.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Obbligo della parte convenuta di versare un anticipo spese nella procedura civile bernese (art. 57 CPC/BE; art. 4 Cost.). Non viola l'art. 4 Cost. la normativa dell'art. 57 cpv. 1 e 2 CPC/BE, secondo la quale viene chie…
    · 27/08/1998 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Obbligo di specificare le allegazioni di fatto; delimitazione tra il diritto federale e il diritto processuale cantonale
    · 07/12/1982 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Contestazione della paternità (art. 253 e segg
    · 06/06/1969 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Forderung; Prozessfähigkeit
    · 16/07/2020 · 1 citazioni de Riassunto
  • Richiesta
    HG170257
    · 06/12/2019 · 1 citazioni de
  • ZG.2010.00646
    19/03/2015 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.