Art. 20 OSC
Nascita
1 La nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui è avvenuta.
2 Se è avvenuta su un veicolo in viaggio, la nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui la madre è scesa dal veicolo.
3 La nascita di un trovatello è documentata nel circondario dello stato civile del luogo del rinvenimento; l’ufficio dello stato civile competente documenta il luogo, l’ora e le circostanze del ritrovamento, il sesso nonché l’età presunta ed eventuali segni distintivi.
4 Qualora in un secondo tempo vengano accertati la filiazione, il luogo o l’ora di nascita, la documentazione effettuata in virtù del cpv. 3 è radiata su decisione dell’autorità di vigilanza e la nascita è nuovamente documentata.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Costituzionalità e conformità alla CEDU dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio e per filiazione secondo il Codice civile2 citazioni
-
2Ricorso di diritto amministrativo contro una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile1 citazioni
-
3Libertà personale (art. 10 Cost., art. 8 CEDU); art. 7 n. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CDF)0 citazioni
-
4Ricorso di diritto amministrativo (art. 97 e segg0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
1 citazioni04/03/2002 · 1 citazioni de
-
0 citazioni06/12/2001 · 0 citazioni de
-
VB.2000.002640 citazioni15/09/2000 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.