Art. 20 OSC

Nascita

1 La nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui è avvenuta.
2 Se è avvenuta su un veicolo in viaggio, la nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui la madre è scesa dal veicolo.
3 La nascita di un trovatello è documentata nel circondario dello stato civile del luogo del rinvenimento; l’ufficio dello stato civile competente documenta il luogo, l’ora e le circostanze del ritrovamento, il sesso nonché l’età presunta ed eventuali segni distintivi.
4 Qualora in un secondo tempo vengano accertati la filiazione, il luogo o l’ora di nascita, la documentazione effettuata in virtù del cpv. 3 è radiata su decisione dell’autorità di vigilanza e la nascita è nuovamente documentata.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Costituzionalità e conformità alla CEDU dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio e per filiazione secondo il Codice civile
    · 23/03/1999 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ricorso di diritto amministrativo contro una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile
    · 03/06/1971 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Libertà personale (art. 10 Cost., art. 8 CEDU); art. 7 n. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CDF)
    · 04/03/2002 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    Ricorso di diritto amministrativo (art. 97 e segg
    · 30/09/1965 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 04/03/2002 · 1 citazioni de
  • 06/12/2001 · 0 citazioni de
  • VB.2000.00264
    15/09/2000 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.