Art. 12 LAS
Principio
1 L’assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.
2 Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l’assistenza incombe al Cantone di dimora.
3 Il Cantone designa l’ente pubblico tenuto all’assistenza e la competente autorità assistenziale.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Domicilio assistenziale di un minorenne in affidamento a un istituto fuori Cantone27 citazioni
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2Assunzione delle spese da parte del cantone di origine26 citazioni
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3Competenza intercantonale in materia d'assistenza del luogo di dimora in assenza di domicilio assistenziale10 citazioni
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4Obbligo di rimborso spese del cantone di origine8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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25 citazioni05/07/2010 · 25 citazioni de
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23 citazioni
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23 citazioni23/09/2003 · 23 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.