Art. 12 LAS

Principio

1 L’assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.
2 Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l’assistenza incombe al Cantone di dimora.
3 Il Cantone designa l’ente pubblico tenuto all’assistenza e la competente autorità assistenziale.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Domicilio assistenziale di un minorenne in affidamento a un istituto fuori Cantone
    · 21/11/2017 · 27 citazioni Riassunto
  2. 2
    Assunzione delle spese da parte del cantone di origine
    · 17/07/2013 · 26 citazioni Riassunto
  3. 3
    Competenza intercantonale in materia d'assistenza del luogo di dimora in assenza di domicilio assistenziale
    · 01/03/2023 · 10 citazioni Riassunto
  4. 4
    Obbligo di rimborso spese del cantone di origine
    · 27/09/2010 · 8 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.