Fatti
La Procura del Cantone di Berna ha condotto un'indagine penale contro un agente di polizia per il sospetto di lesioni semplici, insulti e minacce, nonché abuso d'ufficio. Il 8 luglio 2015, la Procura ha ordinato la raccolta retroattiva di dati di contesto (dal 10 al 13 marzo 2015) relativi all'abbonamento del telefono cellulare del querelante privato, un minorenne di 15 anni. Il Tribunale delle misure coercitive del Cantone di Berna ha rifiutato il 10 luglio 2015 di autorizzare questa misura di sorveglianza. Contro questa decisione, la Procura ha presentato ricorso al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che, sebbene la raccolta di dati di contesto ai sensi dell'art. 273 CPP non costituisca un'ingerenza nel contenuto delle comunicazioni, può comunque rappresentare un'ingerenza nella sfera privata della persona interessata ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 Cost. Pertanto, devono essere rispettati i presupposti legali per tali misure di sorveglianza, in particolare il requisito dell'autorizzazione giudiziaria ai sensi dell'art. 273 cpv. 2 CPP.
Nel caso di specie, tuttavia, la raccolta di dati di contesto richiesta serviva solo indirettamente a chiarire i reati oggetto d'indagine. L'obiettivo principale della Procura era piuttosto mettere in discussione le dichiarazioni accusatorie del querelante privato e relativizzare le dichiarazioni di testimoni indiretti. Il Tribunale federale ha pertanto ritenuto questa…