Fatti

Il 29 maggio 2001, Helsana Assicurazioni SA ha informato il suo assicurato X. che intendeva limitare la copertura di un trattamento di psicoterapia a una seduta alla settimana, contro le due precedenti. Questa decisione è stata contestata dall'assicurato. Il 13 settembre 2001, il Dr. A., medico-consigliore di Helsana, si è rivolto al Dr. [B.], medico psichiatra e consulente esterno, anch'egli medico-consigliore, consegnandogli il fascicolo dell'assicurato al fine di ottenere il suo parere sull'indicazione, il numero di sedute e la durata dei trattamenti. Il fascicolo dell'assicurato è stato trasmesso una seconda volta, presumibilmente il 15 ottobre 2001, in quanto il medico-consigliore desiderava conoscere l'esito possibile in caso di ricorso. Il Dr. [B.] ha redatto due relazioni, il 27 settembre e il 24 ottobre 2001, ritenendo che non vi fossero ragioni per superare l'ambito delle prestazioni previste. Con atto del 17 marzo 2003, X. ha adito la Commissione federale per la protezione dei dati, chiedendole in particolare di constatare l'illiceità delle trasmissioni del suo fascicolo al Dr. [B.] e di ordinarne la distruzione dei suoi rapporti. La commissione ha respinto il ricorso, ritenendo che le trasmissioni del fascicolo al Dr. [B.] fossero lecite, in quanto quest'ultimo poteva essere assimilato a un ausiliario del medico-consigliore. X. ha presentato un ricorso di diritto amministrativo contro questa sentenza, riprendendo le sue conclusioni. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che il medico-consigliore, nell'ambito del suo mandato, potesse richiedere il parere di un altro medico specializzato, chiamato a pronunciarsi su una questione che richiede conoscenze particolari. L'art. 84 LAMal costituisce la…